Cosa cambia con i PIV – Parte I e II

Pubblicato su “Il Commercialista telematico in Novembre 2017

Premessa

In un precedente articolo  ricordavo che nel mese di luglio 2015 sono stati emessi dall’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) i Principi Italiani di Valutazione (PIV). Essi sono entrati in vigore le valutazioni a partire dal 1-1-2016 e sono frutto di circa tre anni di lavoro da parte dell’OIV, avendo accolto il contributo di circa 15 fra associazioni professionali (fra cui Assirevi, e ODCEC di Milano) e professionisti vari.

OIV si propone quale standard setter nazionale nell’ambito delle valutazioni d’azienda, ovvero di beni o gruppi di beni. Esso ha l’obiettivo di fornire i PIV (Principi italiani di valutazione), che si pongono come vero e proprio punto di riferimento per i professionisti, il legislatore e le autorità di vigilanza nell’ambito delle perizie di stima.

Si evidenzia anche come i principi di valutazione colmano uno spazio vacante e possono essere un’occasione di crescita per la nostra professione di dottori commercialisti e un’opportunità per diffondere una “cultura della valutazione”, oggi obiettivamente molto debole. Fino ad oggi infatti l’attività di valutazione è stata prevalentemente un’attività di matrice domestica, largamente influenzata dalle norme del codice civile. Si aggiunga a ciò il fatto che la nostra professione è sempre stata condizionata dagli aspetti fiscali, lasciando poco spazio ad una cultura di tipo aziendalistico. I PIV sono un’occasione per metterci in linea con le “best practices” internazionali nell’area delle valutazioni e migliorare pertanto la nostra professionalità nel filone della consulenza aziendalista

I PIV possono pertanto una base per costruire una branca di specializzazione nella nostra professione, attraverso un miglioramento degli standard qualitativi. Elevati standard qualitativi sono peraltro una delle premesse per migliorare la fiducia da parte dei diversi utilizzatori e operatori economici nei confronti dei valutatori. Il processo di valutazione resta peraltro pur sempre un giudizio professionale, che può divergere da un esperto all’altro, ma i PIV servono a ridurre i margini di discrezionalità e quindi l’assunzione di rischi troppo elevati e/ o inutili.

E’ previsto che i PIV siano soggetti a revisione con cadenza ogni 2 anni.

Oggi i PIV non hanno valenza coercitiva, vengono pertanto seguiti dai professionisti valutatori su base volontaria. L’augurio è che i PIV vengano in futuro riconosciuti dai vari Enti regolatori (Consob, Banca d’Italia etc) e/o richiamati in norme di legge. Ciò darebbe loro il necessario peso, così come è accaduto in un recente passato per i principi contabili nazionali, emessi da OIC.

Vale la pena di precisare che i PIV riguardano anche le valutazioni immobiliari (punto III.7), sebbene queste valutazioni sino state oggetto di pronunciamento di altri soggetti. ABI ha recentemente emesso , nel dicembre 2015 “Linee guida per le valutazioni degli immobili in garanzia delle esposizioni creditizie”, vedasi il link ABI/Linee-guida-valutazioni-immobiliari.aspx

L’intero sviluppo dei PIV risulta tuttavia piuttosto corposo, il volume edito da EGEA consta di quasi 400 pagine divise in quattro sezioni, un glossario e due appendici sui principi etici; in alcuni punti i PIV sono anche di non semplice lettura. Vorrei in questa sede cercare individuare quali sono le principali caratteristiche, tracciandone le linee guida principali; lascio naturalmente al lettore, che vuole approfondire, la facoltà di consultare direttamente i PIV nel volume edito da EGEA.

Aggiungo che i PIV sono abbastanza dettagliati, contrariamente ai loro omologhi IVS (Internazional valuation standard) che sono senz’altro più sintetici e si limitano all’affermazione di principi molto generali. I PIV entrano anche in casi specifici; infatti la parte III dei PIV riguarda “Principi per specifiche attività” e la parte IV riguarda“Applicazioni particolari”

L’intera pubblicazione è di seguito disponibile Commercialista telematico-cosa_cambia_con_i_piv_parte_i_e_ii