Attività di vigilanza del Collegio sindacale nelle PMI

Pubblicato, in luglio 2017, nelle Guide della rivista Filodiritto 1 – Premessa Ho voluto scrivere questo articolo, relativo all’attività di vigilanza del Collegio sindacale, ex art 2403 del cod. civile, dedicandolo in particolare ai colleghi avvocati, che si occupano del diritto d’impresa e che sono presenti in collegi sindacali senza la revisione legale dei conti ex art 2409 bis del cod civile. In realtà la guida può essere utile anche ad ingegneri, architetti, medici, etc cioè a tutte quelle categorie professionali che non hanno dimestichezza con le procedure e i problemi di carattere amministrativo e/o relativi al controllo interno aziendale. Nell’articolo vengono escluse le società quotate per le quali le indicazioni sono più specifiche; per esse si può fare riferimento al documento apposito, emesso in settembre 2015, dal CNDCEC “Norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società quotate” Non tratterò inoltre l’attività di vigilanza nelle operazioni societarie straordinarie (aumento e riduzione del capitale, trasformazione societaria, fusione e scissione, conferimento d’azienda, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti dei soci, recesso ed esclusione del socio, scioglimento e liquidazione, caso del socio unico), per queste infatti si può fare riferimento al capitolo 10 delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate” emesse nel marzo 2015 da CNDCEC, che tratta l’argomento in modo dettagliato ed esaustivo. 2 – Caratteristiche e modalità dell’attività di vigilanza L’art 2403 del codice civile recita: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.” L’attività di vigilanza del collegio sindacale deve quindi essere effettuata sulla base della diligenza professionale. La  diligenza  comporta  uno   sforzo  tecnico,  espressione di  tale  sforzo  tecnico  è  la perizia,  cioè quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria professionale d’appartenenza. La diligenza professionale è anche richiesta dalla natura dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società su cui si esercita la vigilanza. Preme in questa sede anche sottolineare il ruolo che l’aggiornamento costante del professionista svolge in punto di valutazione della sua condotta diligente. Nello svolgimento dei doveri di vigilanza il Collegio sindacale, oltre a raccogliere le informazioni e i dati aziendali mediante l’esecuzione di specifiche verifiche, dovrà analizzare e valutare i flussi informativi generati dai diversi organi e dalle differenti funzioni aziendali esistenti in Società. Il Collegio dovrà anche partecipare alle riunioni degli organi sociali ed...
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Procedure di allerta per le aziende in crisi

Quaderno SAF (scuola di alta formazione) num. 71, emesso in maggio 2017, dell’ODCEC di MIlano Premessa Il disegno di legge n. 3671 del 18 maggio 2016, recante la “delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, introduce una nuova disciplina della crisi d’impresa, prevedendo procedure innovative di controllo interno ed esterno (Alert) finalizzate al rafforzamento dei sistemi di segnalazione tempestiva (early warning) delle situazioni d’insorgenza di crisi d’impresa ed enunciando il principio generale di necessaria introduzione nel nostro ordinamento giuridico di una definizione dello “stato di crisi” intesa come “probabilità di futura insolvenza”. Tale iniziativa ha proseguito nel suo iter: la Camera dei Deputati il 27 gennaio 2017, col parere delle Commissioni Affari Costituzionali, Giustizia e Finanze, ha licenziato il testo del disegno di Legge delega (ora 3671 bis), attualmente (maggio 2017) all’esame del Senato, con alcune rilevanti modifiche rispetto al testo originario. D’altro lato l’evoluzione dell’attuale quadro normativo in materia di vigilanza e controllo societario, unitamente al recepimento di standard internazionali, contabili e di revisione, sempre più stringenti e vincolanti, inciderà profondamente sui modelli operativi delle imprese costituite in forma societaria, obbligandole necessariamente a rivedere radicalmente i propri sistemi informativi ed assetti organizzativi in materia di pianificazione e controllo interno (financial planning & internal audit). In particolare, sarà sempre più richiesto agli organi di controllo interno (sindaci) e alla funzione di revisione contabile un approccio non più solo a consuntivo (backward-looking), ma necessariamente previsionale (forward-looking), orientato alla “cultura della pianificazione e controllo” e alla salvaguardia della capacità di generare un adeguato “flusso di cassa” (financial control & cash-flow oriented), ovviamente tenendo conto degli specifici ruoli, funzione, compiti e responsabilità di ciascun soggetto, come previsto dalla legge e dai principi professionali di riferimento. L’intero testo del quaderno, in cui il sottoscritto ha dato un modesto contributo, è disponibile nel sito dell’ODCEC di Milano, ovvero in SAF...
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L’importanza della fiducia per professionisti e managers

Pubblicato sulle rivista internet “B2corporate” nel marzo 2017 e “Il commercialista telematico” in giugno 2017 Premessa Ho letto recentemente “La velocità della fiducia” di Spephen M.R.Covey, noto e apprezzato oratore e consulente americano sui temi di laedership, fiducia ed etica, legati a performance eccellenti. Il testo mi ha molto impressionato per la semplicità, chiarezza e profondità delle argomentazioni sul tema della fiducia, Ho deciso pertanto di riprendere, sintetizzando molti dei suoi concetti e temi in questo articolo. Nella vita, nella professione e in azienda le relazioni sono importanti, ma sono vuote se non sono create e basate sulla fiducia. Solamente le organizzazioni con un solido livello di fiducia comportano una cultura di vero impegno verso gli obiettivi prescelti. Senza fiducia non ci può essere lealtà, senza lealtà non si può costruire una vera crescita personale: degli individui, delle organizzazioni, dell’intera società. Se ci guardiamo attorno, notiamo che nell’attuale contesto economico la collaborazione è uno dei principali fondamenti dello standard di vita di cui godiamo; appare evidente come  la fiducia sia il principale collante di tutti i rapporti di collaborazione. E’ anche possibile osservare che nella vita politica, nelle relazioni sociali di qualunque genere, anche quelle private, spesso il problema che sta alla base di tutti gli altri è una mancanza di fiducia. Cos’è la fiducia? Fiducia significa affidabilità. Quando si ha fiducia si crede in qualcuno, nella sua integrità, nelle sue finalità, nelle sue capacità, nei suoi risultati. Tutti noi abbiamo avuto esperienze che confermano la differenza fra relazioni costruite o meno sulla fiducia. Quelle basate sulla fiducia sono più solide e durano più a lungo, quelle in cui esiste una mancanza di fiducia sono sempre in balia degli avvenimenti e sono permeabili agli equivoci e ai fraintendimenti. La differenza tra relazioni con un elevato grado di fiducia e relazioni con scarso livello di fiducia è tangibile. Consideriamo ad esempio la comunicazione. In una relazione con un elevato grado di fiducia potete esprimervi e dire le cose sbagliate, ma le persone con le quali siete in contatto molto probabilmente comprenderanno quello che intendete dire. Al contrario, in una relazione, con uno scarso o nullo livello di fiducia, potete essere misurati e precisi quanto volete, ma comunque esiste un rischio elevato di essere fraintesi. Per leggere l’intero articolo vedasi la pubblicazione su B2corporate ovvero AF-Importanza della fiducia per professionisti e...
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Fusione e scissione di società, aspetti normativi e problemi di valutazione

Articolo pubblicato sulla rivista internet Filodiritto il 25-1-2017 Premessa La fusione è l’operazione con la quale due o più società si concentrano in una sola. La disciplina della fusione è contenuta negli artt. da 2501 a 2504 quinquies del cod. civile. Una regolamentazione aggiuntiva specifica è prevista per la fusione di imprese bancarie (artt. 31, 36 e 57 del TUBC – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e per le imprese assicuratrice (artt. 88 ss testo unico assicurazioni private): In questo articolo non mi occuperò tuttavia delle norme aggiuntive dettate per i settori bancario e assicurativo. La fusione può avvenire con due modalità: (a) fusione per unione, ovvero costituzione di una nuova società (cd newco); (b) fusione per incorporazione, cioè assorbimento in una società di una o più altre. La fusione può avvenire fra società dello stesso tipo (fusione omogenea), ovvero fra società di tipo diverso (fusione eterogenea). La scissione viene prevista dall’art 2506 del cod. civile, articolo che ne prevede gli effetti; esso recita: “con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. La scissione può quindi essere definita come il frazionamento di una società in più parti, destinate ad essere inglobate in una o più altre società. L’intero articolo è disponibile sulla rivista Filodiritto qui, oppure in formato pdf AF-Fusione e scissione di società-Aspetti normativi e problemi di...
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Piani di risanamento e figura attestatore

Articolo pubblicato sulla rivista internet B2Corporate il 23-10-2106 Il contesto legislativo Premessa Il diritto fallimentare, iniziata con il DL 14-3-2005 n. 35, ha visto diverse e successive integrazioni, fino al DL 22-6-2012 n. 83; essa ha cambiato in maniera radicale la legge fallimentare (LF) di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, introducendo numerose e significative novità nella disciplina dell’insolvenza delle società. Si ricorda preliminarmente che l’art 1 della legge fallimentare (LF) precisa l’universo dei soggetti cui si riferisce la legge , cioè gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Fra le novità introdotte rispetto al contesto precedente, si annoverano alcuni istituti e strumenti giuridici finalizzati a soluzioni negoziali fra il debitore e i vari creditori, parzialmente operanti al di fuori delle rigide procedure delle procedure concorsuali. Fra questi vogliamo qui prendere in considerazione alcuni processi extragiudiziali, che si sostanziano in un procedimento negoziale privatistico, caratterizzato dall’incontro della volontà tra il debitore preponente ed i creditori, ove al Tribunale spetta (in alcuni casi) solo il controllo dell’iter previsto dalla legge. In particolare ci riferiamo ai seguenti nuovi procedimenti, in cui è prevista un’attestazione di un terzo indipendente, relativamente ai piani di risanamento e alla documentazione presentata dal debitore: Il piano di risanamento e la relativa attestazione ex art 67 LF, co.3 lett.d) la relazione (attestazione) ex art 161 LF, co.3, per l’ammissione al concordato preventivo e ex art 186 bis nel concordato con continuità la relazione (attestazione) nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF alcune relazioni integrative previste in altre particolari fattispecie La ratio che ha ispirato il legislatore, in tutti i casi previsti dalla legge sopracitati, è stato quello di favorire piani di salvataggio delle imprese, anche nella esenzione di alcune specie penali,...
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