Le crisi d’azienda e il ruolo dell’esperto valutatore

  Articolo pubblicato da “Il commercialista telematico” in ottobre 2016    1.1 – Inquadramento, definizioni e cause Per chi si occupa di valutazioni d’azienda, il caso di valutazione di un’azienda che si trovi in stato di crisi rappresenta un caso particolare; l’azienda è infatti in uno stato di sofferenza e i normali metodi di valutazione vanno filtrati e adattati al contesto reale di crisi in cui l’azienda si trova; il valutatore deve, in altri termini, adoperare occhiali un po’ diversi da quelli che adotterebbe in un’azienda in normali condizioni di operatività. E’ inoltre necessario che il valutatore possegga capacità ed esperienza di commercialista aziendalista e sia pertanto in grado di comprendere e valutare le condizioni che hanno condotto alla crisi, nonché il percorso effettuato dall’azienda fino al momento della valutazione e le prospettive future. Di seguito verranno tenuti in considerazione sia gli aspetti giuridici (codice civile e legge fallimentare), quasi sempre presenti nel caso di crisi d’impresa, sia gli aspetti economico-aziendali, cercando di unire le due visioni di un problema che, in realtà, è unico Si è fatto inoltre riferimento, ove possibile e/o praticabile, ai PIV (Principi italiani di valutazione) emessi da OIV (Organismo italiano di valutazione) nel luglio 2015. Essi costituiscono una novità assoluta nel panorama professionale nazionale e sebbene non abbiano avuto ancora riconoscimenti ufficiali da Enti di controllo quali la Consob, la Banca d’Italia, il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), costituiscono un punto di riferimento autorevole sull’argomento. Sebbene i PIV non prevedano un apposito riferimento alle situazioni di crisi d’azienda, da essi è possibile trarre qualche utile indicazione. Per quanto concerne il significato, il contenuto e il contesto nel quale operano i PIV, vedasi l’articolo https://www.angelofiori.it/principi-italiani-di-valutazione-piv-emessi-da-oiv/): Occorre premettere che la crisi costituisce un fenomeno tutt’altro che straordinario, ma al contrario, fa parte della normale dinamica della vita dell’azienda, che agisce in un contesto di mercato sempre più complesso. Inoltre gli epocali cambiamenti dell’economia e della vita aziendale nell’ultimo ventennio (l’internazionalizzazione e la globalizzazione, i frequenti cambiamenti nella tecnologia, i flussi migratori che hanno interessato il mercato del lavoro, solo per citarne alcuni) hanno accentuato la probabilità che l’azienda prima o poi, nel corso della sua vita, debba attraversare un periodo di difficoltà più o meno accentuate. La crisi economica che dal 2011-2012 ha colpito duramente il tessuto economico italiano, come conseguenza di una crisi a livello mondiale, rende inoltre più attuale che mai esaminare e...
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Il conferimento in natura nelle Spa e nelle Srl

 Pubblicato, come ebook gratuito, sulla rivista internet “Il commercialista telematico” il 20 giugno 2016 Il conferimento in natura è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta determinati beni a titolo di capitale in una società (conferitaria) ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria stessa: oggetto del trasferimento può essere qualsiasi bene o diritto (quindi anche diritto di godimento oltre che di proprietà), al quale le parti attribuiscono un’utilità economica. A titolo esemplificativo, possono essere oggetti del conferimento: (a) beni mobili, (b) beni immobili in proprietà ovvero in diritto di superficie; (c) titoli di Stato (d)crediti (e) beni immateriali, quali marchi e brevetti, (f) partecipazioni societarie, etc. Il conferimento dei beni in natura può essere effettuato al momento costitutivo di una società, ovvero in un momento successivo mediante apposito aumento di capitale. Si rileva che il legislatore non si è preoccupato di disciplinare ilconferimento d’azienda (ovverodi ramo d’azienda), limitandosi a regolare il conferimento di beni in natura e di crediti, rispettivamente, negli articoli 2342 e seguenti del codice civile per le società per azioni, negli articoli 2464 e seguenti del codice civile per lesocietà a responsabilità limitata. Come noto, è infatti possibile conferire sia l’intera azienda, ovvero un ramo della stessa (ossia una parte dell’attività aziendale), purché si tratti di un complesso di beni e rapporti giuridici potenzialmente idoneo, dal punto di vista strutturale, funzionale e organizzativo, all’esercizio di un’attività d’impresa e atto a produrre reddito. Il ramo d’azienda viene definito dall’art. 2112 codice civile, che disciplina i rapporti di lavoro nel caso di trasferimento d’azienda. L’Ebook è disponibile sul sito del Commercialista telematico qui,...
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Il recesso del socio nella Spa – Contesto legale e aspetti valutativi

Angelo Fiori – marzo 2016 Articolo pubblicato sulla rivista internet  B2Corporate in marzo 2016 Premessa La riforma del diritto societario del 2003 ha rivisto la normativa delle società di capitali, ampliando le fattispecie in cui viene riconosciuto il diritto al socio al recesso. Per quanto concerne le Spa, ne ha inoltre precisato l’iter procedurale in alcuni articoli del codice civile, introducendo: una precisa casistica delle cause di recesso (art 2437) termini e modalità di esercizio del diritto di recesso (art 2437 bis) i criteri di determinazione del valore delle azioni (art 2437 ter) il procedimento di liquidazione delle quote (art 2437 quater) disposizioni speciali per società con azioni quotate (art 2437 quinques) La disciplina precedente alla riforma aveva lo scopo di preservare il capitale sociale nell’ottica di tutelare quella che è la principale garanzia  per i diritti dei creditori e pertanto la facoltà di esercitare il diritto  di recesso era limitata a determinati casi, trasformando così la società in una sorta di prigionia per il socio.  Il principio ispiratore della riforma societaria è stato quello  di liberalizzare gli scambi economici con l’obiettivo di favorirli e quindi di  responsabilizzare in maggior misura i soggetti che a vario titolo ne sono coinvolti. In un precedente saggio, disponibile:Il-recesso-del-socio-nella-Srl-Contesto-legale-e-aspetti-valutativi1.pdf,  ho esaminato il caso di recesso di socio da Srl, qui esaminiamo il caso parallelo di recesso di socio da Spa. L’articolo per il recesso socio da Spa è disponibile a puntate sulla rivista B2Corporate qui, ovvero l’intero articolo è disponibile: “Il recesso del socio nella Spa – Contesto legale e aspetti...
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Il recesso del socio nella Srl – Contesto legale e aspetti valutativi

Angelo Fiori – gennaio 2016 Articolo pubblicato a puntate su “Il commercialista telematico” in gennaio e febbraio 2016   Il contesto legale di riferimento – art 2473 del codice civile La riforma del diritto societario del 2003 ha rivisto la normativa sul diritto di recesso dei soci di società di capitali, ampliando le fattispecie in cui viene riconosciuto il diritto al socio. Ne ha inoltre precisato l’iter procedurale introducendo l’ipotesi di determinazione del valore di liquidazione mediante relazione giurata dell’esperto. La disciplina precedente alla riforma aveva lo scopo di preservare il capitale sociale nell’ottica di tutelare quella che è la principale garanzia  per i diritti dei creditori e pertanto la facoltà di esercitare il diritto  di recesso era limitata a determinati casi, trasformando così la società in una sorta di prigionia per il socio.  Il principio ispiratore della riforma societaria è stato appunto quello  di liberalizzare gli scambi economici con l’obiettivo di favorirli e quindi di  responsabilizzare in maggior misura i soggetti che a vario titolo ne sono coinvolti. In questa sede verrà presa in considerazione la sola fattispecie di recesso da Srl, contemplata dall’art 2473 del codice civile. In un parallelo articolo è disponibile, sul mio sito www.angelofiori.it, il caso di recesso di un socio da Spa   Il recesso e le sue cause Cominciamo con indicare le cause in cui sia possibile esercitare il diritto di recesso. L’art 2473 recita: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma.” Le cause si possono pertanto dividere in: Cause previste dalla legge; Cause previste nell’atto costituivo Cause previste dalla legge: (a) cambiamento dell’oggetto sociale; (b) cambiamento del tipo di società; (c) trasferimento della sede sociale all’estero; (d) fusione o scissione; (e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale; (f) modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione di utili; (g) eliminazione di una o più cause di...
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Le operazioni con parti correlate nelle PMI

Angelo Fiori – dicembre 2015 Articolo pubblicato a puntate su MySolutionPost in novembre e dicembre 2015   Parte prima Premessa Le operazioni con parti correlate in ambito societario sono state oggetto, in questi ultimi anni, ad un cospicuo intervento sia da parte del legislatore, sia da parte degli organismi di controllo (Consob e Banca d’Italia), colmando un vuoto che esisteva nella realtà societaria italiana rispetto alle altre economie avanzate. A mio parere tuttavia l’argomento non è stato completamente assimilato e metabolizzato né dalla maggior parte delle società che fanno parte dell’universo delle PMI nazionali né dai professionisti che esercitano attività di controllo societario (Collegio sindacale in primis). Fanno eccezione le PMI che applicano gli IAS International accounting standard), ovvero quelle che sono sotto il controllo di Consob o Banca d’Italia, esse infatti hanno trovato maggiori riferimenti e/o istruzioni da parte degli organi di controllo. La platea delle società interessata ad un approfondimento è pertanto, a mio parere, formata da un consistente gruppo  di molte decine di migliaia di unità, che forma l’ossatura del tessuto economico nazionale, per queste società l’argomento delle parti correlate resta infatti poco noto e poco argomentato nella prassi societaria. Ritengo pertanto opportuno, con questo articolo, spendere qualche considerazione in proposito. Definizione e inquadramento L’articolo 2427 del codice civile , primo comma, il numero 22-bis) recita: “La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: … (omissis) 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”. Il legislatore rinvia, per la definizione di parte correlata, al contenuto dei principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea e in particolare al principio contabile IAS 24 relativo all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Infatti stabilisce il 1^ comma dell’art 2427 del cod civile che: “Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione...
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