Il conferimento in natura nelle Spa e nelle Srl
Pubblicato, come ebook gratuito, sulla rivista internet “Il commercialista telematico” il 20 giugno 2016Il conferimento in natura è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta determinati beni a titolo di capitale in una società (conferitaria) ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il
capitale sociale della conferitaria stessa: oggetto del trasferimento può essere qualsiasi bene o diritto (quindi anche diritto di godimento oltre che di proprietà), al quale le parti attribuiscono un’utilità economica.
A titolo esemplificativo, possono essere oggetti del conferimento: (a) beni mobili, (b) beni immobili in proprietà ovvero in diritto di superficie; (c) titoli di Stato (d)crediti (e) beni immateriali, quali marchi e brevetti, (f) partecipazioni societarie, etc. Il conferimento dei beni in natura può essere effettuato al momento costitutivo di una società, ovvero in un momento successivo mediante apposito aumento di capitale.
Si rileva che il legislatore non si è preoccupato di disciplinare ilconferimento d’azienda (ovverodi ramo d’azienda), limitandosi a regolare il conferimento di beni in natura e di crediti, rispettivamente, negli articoli 2342 e seguenti del codice civile per le società per azioni, negli articoli 2464 e seguenti del codice civile per lesocietà a responsabilità limitata. Come noto, è infatti possibile conferire sia l’intera azienda, ovvero un ramo della stessa (ossia una parte dell’attività aziendale), purché si tratti di un complesso di beni e rapporti giuridici potenzialmente idoneo, dal punto di vista strutturale, funzionale e organizzativo, all’esercizio di un’attività d’impresa e atto a produrre reddito. Il ramo d’azienda viene definito dall’art. 2112 codice civile, che disciplina i rapporti di lavoro nel caso di trasferimento d’azienda.
L’Ebook è disponibile sul sito del Commercialista telematico qui, ovvero Ebook-I-conferimenti-in-natura-nelle-Spa-e-nelle-Srl