Il recesso del socio nella Srl – Contesto legale e aspetti valutativi
Angelo Fiori – gennaio 2016Articolo pubblicato a puntate su “Il commercialista telematico” in gennaio e febbraio 2016Il contesto legale di riferimento – art 2473 del codice civile
La riforma del diritto societario del 2003 ha rivisto la normativa sul diritto di recesso dei soci di società di capitali, ampliando le fattispecie in cui viene riconosciuto il diritto al socio. Ne ha inoltre precisato l’iter procedurale introducendo l’ipotesi di determinazione del valore di liquidazione mediante relazione giurata dell’esperto. La disciplina precedente alla riforma aveva lo scopo di preservare il capitale sociale nell’ottica di tutelare quella che è la principale garanzia per i diritti dei creditori e pertanto la facoltà di esercitare il diritto di recesso era limitata a determinati casi, trasformando così la società in una sorta di prigionia per il socio. Il principio ispiratore della riforma societaria è stato appunto quello di liberalizzare gli scambi economici con l’obiettivo di favorirli e quindi di responsabilizzare in maggior misura i soggetti che a vario titolo ne sono coinvolti.
In questa sede verrà presa in considerazione la sola fattispecie di recesso da Srl, contemplata dall’art 2473 del codice civile. In un parallelo articolo è disponibile, sul mio sito www.angelofiori.it, il caso di recesso di un socio da Spa
Il recesso e le sue cause
Cominciamo con indicare le cause in cui sia possibile esercitare il diritto di recesso. L’art 2473 recita: “L’atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell’oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all’estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall’atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto della società determinato nell’atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell’articolo 2468, quarto comma.”
Le cause si possono pertanto dividere in:
- Cause previste dalla legge;
- Cause previste nell’atto costituivo
Cause previste dalla legge: (a) cambiamento dell’oggetto sociale; (b) cambiamento del tipo di società; (c) trasferimento della sede sociale all’estero; (d) fusione o scissione; (e) compimento di operazioni che comportano una sostanziale modifica dell’oggetto sociale; (f) modifica dei diritti particolari attribuiti ai soci, riguardanti l’amministrazione o la distribuzione di utili; (g) eliminazione di una o più cause di recesso convenzionali previste nell’atto costitutivo; (h) aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione; (i) introduzione o soppressione di clausole compromissorie; (l) casi particolari previsti per società soggette ad attività di direzione e coordinamento
Cause previste dall’atto costitutivo: (a) clausola che prevede che la società sia costituita a tempo indeterminato o mancata indicazione di durata; (b) clausola che prevede l’intrasferibilità delle quote di partecipazione;(c) clausola che subordina il trasferimento della quota per atto tra vivi al mero gradimento degli organi sociali, di soci o di terzi ;(d) clausola che subordina il trasferimento della quota a causa di morte a condizioni o limiti che nel caso concreto ne impediscono il trasferimento; (e) casi di recesso in aggiunta a quelle legali
L’articolo completo è in corso di pubblicazione su “Il commercialista telematico”, ovvero è disponibile “Il recesso del socio nella Srl – Contesto legale e aspetti valutativi“