Piani di risanamento e figura attestatore

Articolo pubblicato sulla rivista internet B2Corporate il 23-10-2106

Il contesto legislativo

Premessa

Il diritto fallimentare, iniziata con il DL 14-3-2005 n. 35, ha visto diverse e successive integrazioni, fino al DL 22-6-2012 n. 83; essa ha cambiato in maniera radicale la legge fallimentare (LF) di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, introducendo numerose e significative novità nella disciplina dell’insolvenza delle società.

Si ricorda preliminarmente che l’art 1 della legge fallimentare (LF) precisa l’universo dei soggetti cui si riferisce la legge , cioè gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Fra le novità introdotte rispetto al contesto precedente, si annoverano alcuni istituti e strumenti giuridici finalizzati a soluzioni negoziali fra il debitore e i vari creditori, parzialmente operanti al di fuori delle rigide procedure delle procedure concorsuali.

Fra questi vogliamo qui prendere in considerazione alcuni processi extragiudiziali, che si sostanziano in un procedimento negoziale privatistico, caratterizzato dall’incontro della volontà tra il debitore preponente ed i creditori, ove al Tribunale spetta (in alcuni casi) solo il controllo dell’iter previsto dalla legge.

In particolare ci riferiamo ai seguenti nuovi procedimenti, in cui è prevista un’attestazione di un terzo indipendente, relativamente ai piani di risanamento e alla documentazione presentata dal debitore:

  • Il piano di risanamento e la relativa attestazione ex art 67 LF, co.3 lett.d)
  • la relazione (attestazione) ex art 161 LF, co.3, per l’ammissione al concordato preventivo e ex art 186 bis nel concordato con continuità
  • la relazione (attestazione) nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF
  • alcune relazioni integrative previste in altre particolari fattispecie

La ratio che ha ispirato il legislatore, in tutti i casi previsti dalla legge sopracitati, è stato quello di favorire piani di salvataggio delle imprese, anche nella esenzione di alcune specie penali, facilitando così disegni di turnaround in un contesto di continuità aziendale. Nasce così una nuova figura professionale, quella dell’attestatore, con una formazione specialistica nelle materie contabili e di controllo, cui è stato attribuito il ruolo di verificare ed esprimere una opinione, con la forma di asseverazione, sulla correttezza del piano di risanamento proposto dall’imprenditore e nel rispetto delle regole previste dall’istituto giuridico utilizzato.

Il tutto nella consapevolezza che trattasi di un ambito di operatività marcatamente specialistico, caratterizzato da un’ampia varietà di problematiche giuridiche, che si sommano e si integrano con elementi tipici della consulenza direzionale e strategica in sede di pianificazione economico-finanziaria. Vengono in nostro aiuto, per affrontare in modo consapevole e documentato l’argomento, i seguenti documenti, indicati in bibliografia:

  • Università degli Studi di Firenze – Assonime – CNDCEC. Linee guida per il finanziamento delle imprese in crisi – Seconda edizione 2015
  • Principi di attestazione dei piani di risanamento – Documento approvato dal CNDCEC il 3-9-2014 – A cura di AIDEA, IRDEC, ANDAF, APRI, OCRI

L’intero articolo è disponibile af-piani-risanamento-e-figura-attestatore, ovvero sulla rivista b2Corporate qui