Le frodi aziendali

Pubblicato su “b2 coporate” il 23-4-2019   Premessa Il” Global economic crime survey  2016” di Price Waterhouse & Coopers”, nell’addendum relativo alla situazione italiana, sviluppa una fotografia aggiornata del fenomeno con relativi dati e statistiche. Il report è disponibile in internet https://www.pwc.com/it/it/services/forensic/assets/docs/gecs-2016-es.pdf Dal citato survey innanzitutto emerge che il fenomeno dei crimini economici è in aumento, rispetto all’anno precedente,  sia in Italia che nel mondo con % significative: rispettivamente 41%  di aumento a livello Italia, contro 27% a livello globale. A livello mondiale il 36% delle imprese intervistate ha dichiarato di aver subito almeno una frode, contro il 21% a livello Italia. Nelle varie tipologie di frodi, a livello Italia , la frode più diffusa risulta l’appropriazione indebita, seguita nell’ordine di importanza da: corruzione, cyber crime, frodi contabili, frodi in materia di appalti e acquisti, frodi nell’ambito delle risorse umane, riciclaggio di denaro, frodi fiscali, , frodi creditizie, violazioni della concorrenza, antitrust, spionaggio, violazione della proprietà intellettuale, insider trading. Come vengono individuate le frodi? Il 36% di esse viene intercettato tramite modalità fuori dal controllo e dall’influenza del management aziendale; in particolare il 24% è stato scoperto dalle forze dell’ordine. Ciò significa che le organizzazioni arrivano spesso in ritardo nell’individuare le frodi e a fronteggiare i danni conseguenti. Dalla stessa survey emerge  che meno della metà (47%) delle organizzazioni italiane ha intercettato  l’evento fraudolento attraverso un sistema di controllo interno. In particolare risulta inoltre particolarmente debole il sistema delle cd soffiate, cioè il whistleblowing (3%); ciò sembra la conseguenza sia di una scarsa cultura aziendale sia di norme non ancora pienamente efficaci in materia. Un miglioramento è atteso dalle linee guida che l’ANAC (Attività Anti Corruzione) sta emettendo, che dalle nuove norme governative anticorruzione. Qual è il costo della criminalità economica? Esso è dato non solo dai danni diretti,ma soprattutto dai danni indiretti causati: alla reputazione aziendale e alla forza del marchio, alla motivazione dei dipendenti, alle relazioni commerciali, ai rapporti con le autorità di vigilanza. La corruzione inoltre distorce la concorrenza e frena lo sviluppo. In Italia l’esecutore delle frodi è un soggetto situato all’interno dell’azienda nel 43% dei casi, esterno all’azienda nel 31%, nei restanti casi non è stato possibile individuare la provenienza dell’attore della frode. L’identikit dell’esecutore delle frodi a livello italiano è di sesso maschile, di età compresa fra 31 e 40 anni, con una buona esperienza lavorativa alle spalle che va da 3 a...
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Attività di vigilanza del Collegio sindacale nelle PMI

Pubblicato, in luglio 2017, nelle Guide della rivista Filodiritto 1 – Premessa Ho voluto scrivere questo articolo, relativo all’attività di vigilanza del Collegio sindacale, ex art 2403 del cod. civile, dedicandolo in particolare ai colleghi avvocati, che si occupano del diritto d’impresa e che sono presenti in collegi sindacali senza la revisione legale dei conti ex art 2409 bis del cod civile. In realtà la guida può essere utile anche ad ingegneri, architetti, medici, etc cioè a tutte quelle categorie professionali che non hanno dimestichezza con le procedure e i problemi di carattere amministrativo e/o relativi al controllo interno aziendale. Nell’articolo vengono escluse le società quotate per le quali le indicazioni sono più specifiche; per esse si può fare riferimento al documento apposito, emesso in settembre 2015, dal CNDCEC “Norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società quotate” Non tratterò inoltre l’attività di vigilanza nelle operazioni societarie straordinarie (aumento e riduzione del capitale, trasformazione societaria, fusione e scissione, conferimento d’azienda, prestiti obbligazionari e strumenti finanziari partecipativi, finanziamenti dei soci, recesso ed esclusione del socio, scioglimento e liquidazione, caso del socio unico), per queste infatti si può fare riferimento al capitolo 10 delle “Norme di comportamento del Collegio sindacale nelle società non quotate” emesse nel marzo 2015 da CNDCEC, che tratta l’argomento in modo dettagliato ed esaustivo. 2 – Caratteristiche e modalità dell’attività di vigilanza L’art 2403 del codice civile recita: “Il collegio sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.” L’attività di vigilanza del collegio sindacale deve quindi essere effettuata sulla base della diligenza professionale. La  diligenza  comporta  uno   sforzo  tecnico,  espressione di  tale  sforzo  tecnico  è  la perizia,  cioè quel complesso di regole tecniche e professionali espresse dal livello medio della categoria professionale d’appartenenza. La diligenza professionale è anche richiesta dalla natura dell’incarico, tenendo conto delle dimensioni, della complessità e le altre caratteristiche, anche organizzative, specifiche della società su cui si esercita la vigilanza. Preme in questa sede anche sottolineare il ruolo che l’aggiornamento costante del professionista svolge in punto di valutazione della sua condotta diligente. Nello svolgimento dei doveri di vigilanza il Collegio sindacale, oltre a raccogliere le informazioni e i dati aziendali mediante l’esecuzione di specifiche verifiche, dovrà analizzare e valutare i flussi informativi generati dai diversi organi e dalle differenti funzioni aziendali esistenti in Società. Il Collegio dovrà anche partecipare alle riunioni degli organi sociali ed...
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Piani di risanamento e figura attestatore

Articolo pubblicato sulla rivista internet B2Corporate il 23-10-2106 Il contesto legislativo Premessa Il diritto fallimentare, iniziata con il DL 14-3-2005 n. 35, ha visto diverse e successive integrazioni, fino al DL 22-6-2012 n. 83; essa ha cambiato in maniera radicale la legge fallimentare (LF) di cui al Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, introducendo numerose e significative novità nella disciplina dell’insolvenza delle società. Si ricorda preliminarmente che l’art 1 della legge fallimentare (LF) precisa l’universo dei soggetti cui si riferisce la legge , cioè gli imprenditori che esercitano un’attività commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti: a) aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; b) aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell’istanza di fallimento o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. Fra le novità introdotte rispetto al contesto precedente, si annoverano alcuni istituti e strumenti giuridici finalizzati a soluzioni negoziali fra il debitore e i vari creditori, parzialmente operanti al di fuori delle rigide procedure delle procedure concorsuali. Fra questi vogliamo qui prendere in considerazione alcuni processi extragiudiziali, che si sostanziano in un procedimento negoziale privatistico, caratterizzato dall’incontro della volontà tra il debitore preponente ed i creditori, ove al Tribunale spetta (in alcuni casi) solo il controllo dell’iter previsto dalla legge. In particolare ci riferiamo ai seguenti nuovi procedimenti, in cui è prevista un’attestazione di un terzo indipendente, relativamente ai piani di risanamento e alla documentazione presentata dal debitore: Il piano di risanamento e la relativa attestazione ex art 67 LF, co.3 lett.d) la relazione (attestazione) ex art 161 LF, co.3, per l’ammissione al concordato preventivo e ex art 186 bis nel concordato con continuità la relazione (attestazione) nell’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art 182 bis LF alcune relazioni integrative previste in altre particolari fattispecie La ratio che ha ispirato il legislatore, in tutti i casi previsti dalla legge sopracitati, è stato quello di favorire piani di salvataggio delle imprese, anche nella esenzione di alcune specie penali,...
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Le operazioni con parti correlate nelle PMI

Angelo Fiori – dicembre 2015 Articolo pubblicato a puntate su MySolutionPost in novembre e dicembre 2015   Parte prima Premessa Le operazioni con parti correlate in ambito societario sono state oggetto, in questi ultimi anni, ad un cospicuo intervento sia da parte del legislatore, sia da parte degli organismi di controllo (Consob e Banca d’Italia), colmando un vuoto che esisteva nella realtà societaria italiana rispetto alle altre economie avanzate. A mio parere tuttavia l’argomento non è stato completamente assimilato e metabolizzato né dalla maggior parte delle società che fanno parte dell’universo delle PMI nazionali né dai professionisti che esercitano attività di controllo societario (Collegio sindacale in primis). Fanno eccezione le PMI che applicano gli IAS International accounting standard), ovvero quelle che sono sotto il controllo di Consob o Banca d’Italia, esse infatti hanno trovato maggiori riferimenti e/o istruzioni da parte degli organi di controllo. La platea delle società interessata ad un approfondimento è pertanto, a mio parere, formata da un consistente gruppo  di molte decine di migliaia di unità, che forma l’ossatura del tessuto economico nazionale, per queste società l’argomento delle parti correlate resta infatti poco noto e poco argomentato nella prassi societaria. Ritengo pertanto opportuno, con questo articolo, spendere qualche considerazione in proposito. Definizione e inquadramento L’articolo 2427 del codice civile , primo comma, il numero 22-bis) recita: “La nota integrativa deve indicare oltre a quanto stabilito da altre disposizioni: … (omissis) 22-bis): le operazioni realizzate con parti correlate, precisando l’importo, la natura del rapporto e ogni altra informazione necessaria per la comprensione del bilancio relativa a tali operazioni, qualora le stesse siano rilevanti e non siano state concluse a normali condizioni di mercato. Le informazioni relative alle singole operazioni possono essere aggregate secondo la loro natura, salvo quando la loro separata evidenziazione sia necessaria per comprendere gli effetti delle operazioni medesime sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico della società”. Il legislatore rinvia, per la definizione di parte correlata, al contenuto dei principi contabili internazionali adottati dall’Unione europea e in particolare al principio contabile IAS 24 relativo all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate. Infatti stabilisce il 1^ comma dell’art 2427 del cod civile che: “Ai fini dell’applicazione del primo comma, numeri 22-bis) e 22-ter), e degli articoli 2427-bis e 2428, terzo comma, numero 6-bis), per le definizioni di “strumento finanziario”, “strumento finanziario derivato”, “fair value”, “parte correlata” e “modello e tecnica di valutazione...
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OIC 9 – Valutazione immobilizzazioni e perdite di valore

 Angelo Fiori – aprile 2015 Articolo pubblicato su B2Corporate il 9-4-2015   Premessa La valutazione delle immobilizzazioni tecniche sta attraversando un periodo critico. Mi riferisco soprattutto a: terreni industriali, immobili industriali e relativi impianti, macchinari Ciò appare causato dalla lunga crisi economica, che stiamo ancora attraversando, la quale ha inciso sui volumi di produzione e quindi sull’utilizzo delle immobilizzazioni industriali e sui conseguenti ammortamenti ha profondamente mutato il mercato immobiliare, che da alcuni anni mostra significativi segni di flessione sul lato della domanda, influenzando quindi in modo negativo i valori di recupero ha comportato una generale situazione di deflazione dei prezzi, sia nei beni di consumo che nei beni di investimento Per quanto concerne il trattamento del valore delle immobilizzazioni nel bilancio di esercizio, per CFO responsabili dell’area amministrazione e finanza quest’area, fino a qualche anno fa, era saldamente ancorata al costo storico, che raramente veniva messo in discussione. Le sole eccezioni erano rappresentate dalle crisi d’impresa o da significative operazioni di ristrutturazione, nelle quali il rischio di mancato o un differente sviluppo della continuità aziendale imponeva un esame critico dei possibili valori di recupero. Oggi le cose sono cambiate: occorre infatti considerare la possibilità che l’immobile industriale possa subire perdite di valore durevoli, anche in situazioni non traumatiche come quelle sopraindicate. L’OIC 9, emesso recentemente dall’OIC (Organismo italiano di contabilità) ha disciplinato la materia, dando una serie di regole e specifiche di tipo tecnico, per i bilanci a partire da quello chiuso al 31-12-2014. Come noto gli OIC rappresentano i principi contabili italiani, che forniscono il quadro di riferimento tecnico per le valutazioni di bilancio di tutte le piccole e medie aziende italiane che non sono soggette ai principi contabili internazionali (IAS IFRS). Segue…….. L’intero articolo è disponibile su B2Corporate ovvero AF-OIC 9-Immobilizzaz tecniche e perdite di...
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