Come valutare una startup – Guida pratica e suggerimenti

Pubblicato sul sito internet di b2Corporate in settembre 2018 1.1  – Premessa L ‘argomento della valutazione delle aziende start up rappresenta, nel panorama tecnico – professionale italiano, una specie di terra di nessuno nella quale né la professione, né il mondo universitario si sono cimentati in modo sistematico. Scarse sono le pubblicazioni specialistiche sull’argomento in lingua italiana. Appare un territorio in cui predomina il pragmatismo degli operatori del settore (business angel, incubatori azienda, venture capitalist, etc), i quali dovendo investire in attività di start up, sono costretti, pur con tutte le incertezze del caso, ad assegnare una valutazione all’investimento da effettuare. Vero è che le start up sono una fattispecie tutta particolare di azienda, con caratteristiche sue proprie che la rendono inadatta all’applicazione, “sic et simpliciter” dei metodi tradizionali di valutazione d’azienda, ma come si vedrà nel seguito, con gli opportuni adattamenti, alcuni di questi metodi risultano applicabili. Inoltre i metodi specifici dedicati alle start up sono tutti di derivazione del mondo anglosassone, in assenza di pubblicazioni specialistiche italiane. Per affrontare in modo sistematico l’argomento, ci sono alcuni aspetti che preliminarmente occorre sviluppare e tenere ben presenti, aspetti che condizionano in modo significativo l’approccio valutativo da adottare per una azienda in fase di start up. Un primo aspetto da mettere in evidenza è che non tutte le start up sono uguali, nel senso che le loro caratteristiche variano in modo significativo nelle diverse fasi della loro vita, fasi il cui sviluppo influenza molti aspetti della loro vita: le priorità assegnabili, le necessità di finanziamento, il percorso da sviluppare, gli attori coinvolti; di  conseguenza l’approccio valutativo può variare anch’esso in modo significativo da una fase all’altra Un secondo aspetto riguarda la stretta relazione fra l’aspetto valutativo e il finanziamento della start up, spesso con la connessa partecipazione al capitale dell’impresa, soprattutto nelle prime fasi di vita. Nelle prime fasi di vita infatti chi valuta è ,nella maggior parte dei casi, anche l’investitore: la posta in gioco è quindi stabilire la quota di partecipazione all’iniziativa che spetta all’investitore in funzione dell’entità del finanziamento da erogare. Nelle prime fasi di vita predomina infatti il finanziamento con partecipazione al capitale, rispetto al finanziamento puro e semplice. L’investitore deve credere all’iniziativa e molto spesso diventa quindi anche imprenditore, per condividere con gli promotori-promotori sia a rischi che i benefici relativi. Un terzo fattore riguarda la generalizzata carenza di dati storici sull’azienda e il suo...
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Cosa cambia con i PIV – Parte III

Pubblicate sulla rivista internet b2 Corporate in febbraio 2018 Premessa Prosegue l’esame dei PIV iniziata con un precedente articolo. Viene qui esaminata , dopo la parte I e II, la parte III (relativamente ai soli punti 1, 2, 3 e 4) Come già anticipato, l’intero sviluppo dei PIV risulta tuttavia piuttosto corposo, il volume edito da EGEA consta di quasi 400 pagine divise in quattro sezioni (I, II, III, IV), un glossario e due appendici sui principi etici; in alcuni punti i PIV sono anche di non semplice lettura. Vorrei in questa sede cercare individuare quali sono le principali caratteristiche, tracciandone le linee guida principali; lascio naturalmente al lettore, che vuole approfondire, la facoltà di consultare direttamente i PIV nel volume edito da EGEA. La parte III dei PIV (punti 1, 2, 3, 4) riguarda aziende a rami d’azienda riguarda la valutazione di aziende o di complessi aziendali, dal punto III 5 e fino al III.9 riguarda specifici beni aziendali, attivi o passivi, che non vengono qui presi in considerazione. Per azienda si intende un complesso coordinato di beni , di rapporti giuridici e di risorse umane, costituito in vista del perseguimento di obiettivi economici. Un ramo d’azienda è una parte di azienda, che può essere configurata in qualunque modo, con l’unico vincolo della idoneità a generare un’autonoma corrente di reddito.. Nella sua forma più completa il ramo d’azienda può corrispondere un un’area strategica d’affari (o ad una business unit) caratterizzata da una propria individualità  sul piano del confronto competitivo. L’azienda può corrispondere o meno ad una precisa identità giuridica. Il processo valutativo presenta un elevato grado di articolazione nel caso di valutazione di aziende (o di rami d’azienda). La base informativa, particolarmente ampia, deve comprendere dati relativi  al contesto economico, all’azienda, al settore al segmento di riferimento, al mercato finanziario, alle società confrontabili. Una notevole delicatezza assume anche il momento della selezione del metodo o dei metodi di stima da utilizzare, in quanto nel caso di aziende e di rami d’azienda il ventaglio delle alternative è normalmente ampio. Normalmente la valutazione di un’azienda o di un ramo d’azienda in continuità adotta una prospettiva di vita indefinita. Per proseguire la lettura, clicca AF-Cosa cambia con i PIV Parte III, Puoi anche accedere al sito di...
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Fusione e scissione di società, aspetti normativi e problemi di valutazione

Articolo pubblicato sulla rivista internet Filodiritto il 25-1-2017 Premessa La fusione è l’operazione con la quale due o più società si concentrano in una sola. La disciplina della fusione è contenuta negli artt. da 2501 a 2504 quinquies del cod. civile. Una regolamentazione aggiuntiva specifica è prevista per la fusione di imprese bancarie (artt. 31, 36 e 57 del TUBC – Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e per le imprese assicuratrice (artt. 88 ss testo unico assicurazioni private): In questo articolo non mi occuperò tuttavia delle norme aggiuntive dettate per i settori bancario e assicurativo. La fusione può avvenire con due modalità: (a) fusione per unione, ovvero costituzione di una nuova società (cd newco); (b) fusione per incorporazione, cioè assorbimento in una società di una o più altre. La fusione può avvenire fra società dello stesso tipo (fusione omogenea), ovvero fra società di tipo diverso (fusione eterogenea). La scissione viene prevista dall’art 2506 del cod. civile, articolo che ne prevede gli effetti; esso recita: “con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società, preesistenti o di nuova costituzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche ad una sola società, e le relative azioni o quote ai suoi soci”. La scissione può quindi essere definita come il frazionamento di una società in più parti, destinate ad essere inglobate in una o più altre società. L’intero articolo è disponibile sulla rivista Filodiritto qui, oppure in formato pdf AF-Fusione e scissione di società-Aspetti normativi e problemi di...
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Le crisi d’azienda e il ruolo dell’esperto valutatore

  Articolo pubblicato da “Il commercialista telematico” in ottobre 2016    1.1 – Inquadramento, definizioni e cause Per chi si occupa di valutazioni d’azienda, il caso di valutazione di un’azienda che si trovi in stato di crisi rappresenta un caso particolare; l’azienda è infatti in uno stato di sofferenza e i normali metodi di valutazione vanno filtrati e adattati al contesto reale di crisi in cui l’azienda si trova; il valutatore deve, in altri termini, adoperare occhiali un po’ diversi da quelli che adotterebbe in un’azienda in normali condizioni di operatività. E’ inoltre necessario che il valutatore possegga capacità ed esperienza di commercialista aziendalista e sia pertanto in grado di comprendere e valutare le condizioni che hanno condotto alla crisi, nonché il percorso effettuato dall’azienda fino al momento della valutazione e le prospettive future. Di seguito verranno tenuti in considerazione sia gli aspetti giuridici (codice civile e legge fallimentare), quasi sempre presenti nel caso di crisi d’impresa, sia gli aspetti economico-aziendali, cercando di unire le due visioni di un problema che, in realtà, è unico Si è fatto inoltre riferimento, ove possibile e/o praticabile, ai PIV (Principi italiani di valutazione) emessi da OIV (Organismo italiano di valutazione) nel luglio 2015. Essi costituiscono una novità assoluta nel panorama professionale nazionale e sebbene non abbiano avuto ancora riconoscimenti ufficiali da Enti di controllo quali la Consob, la Banca d’Italia, il MEF (Ministero dell’economia e delle finanze), costituiscono un punto di riferimento autorevole sull’argomento. Sebbene i PIV non prevedano un apposito riferimento alle situazioni di crisi d’azienda, da essi è possibile trarre qualche utile indicazione. Per quanto concerne il significato, il contenuto e il contesto nel quale operano i PIV, vedasi l’articolo https://www.angelofiori.it/principi-italiani-di-valutazione-piv-emessi-da-oiv/): Occorre premettere che la crisi costituisce un fenomeno tutt’altro che straordinario, ma al contrario, fa parte della normale dinamica della vita dell’azienda, che agisce in un contesto di mercato sempre più complesso. Inoltre gli epocali cambiamenti dell’economia e della vita aziendale nell’ultimo ventennio (l’internazionalizzazione e la globalizzazione, i frequenti cambiamenti nella tecnologia, i flussi migratori che hanno interessato il mercato del lavoro, solo per citarne alcuni) hanno accentuato la probabilità che l’azienda prima o poi, nel corso della sua vita, debba attraversare un periodo di difficoltà più o meno accentuate. La crisi economica che dal 2011-2012 ha colpito duramente il tessuto economico italiano, come conseguenza di una crisi a livello mondiale, rende inoltre più attuale che mai esaminare e...
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Il conferimento in natura nelle Spa e nelle Srl

 Pubblicato, come ebook gratuito, sulla rivista internet “Il commercialista telematico” il 20 giugno 2016 Il conferimento in natura è l’operazione mediante la quale un soggetto (conferente) apporta determinati beni a titolo di capitale in una società (conferitaria) ricevendo in cambio azioni o quote rappresentanti il capitale sociale della conferitaria stessa: oggetto del trasferimento può essere qualsiasi bene o diritto (quindi anche diritto di godimento oltre che di proprietà), al quale le parti attribuiscono un’utilità economica. A titolo esemplificativo, possono essere oggetti del conferimento: (a) beni mobili, (b) beni immobili in proprietà ovvero in diritto di superficie; (c) titoli di Stato (d)crediti (e) beni immateriali, quali marchi e brevetti, (f) partecipazioni societarie, etc. Il conferimento dei beni in natura può essere effettuato al momento costitutivo di una società, ovvero in un momento successivo mediante apposito aumento di capitale. Si rileva che il legislatore non si è preoccupato di disciplinare ilconferimento d’azienda (ovverodi ramo d’azienda), limitandosi a regolare il conferimento di beni in natura e di crediti, rispettivamente, negli articoli 2342 e seguenti del codice civile per le società per azioni, negli articoli 2464 e seguenti del codice civile per lesocietà a responsabilità limitata. Come noto, è infatti possibile conferire sia l’intera azienda, ovvero un ramo della stessa (ossia una parte dell’attività aziendale), purché si tratti di un complesso di beni e rapporti giuridici potenzialmente idoneo, dal punto di vista strutturale, funzionale e organizzativo, all’esercizio di un’attività d’impresa e atto a produrre reddito. Il ramo d’azienda viene definito dall’art. 2112 codice civile, che disciplina i rapporti di lavoro nel caso di trasferimento d’azienda. L’Ebook è disponibile sul sito del Commercialista telematico qui,...
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